Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Pubblicata in G.U. n.
13 del 17 gennaio 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici
Art. 1
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il
diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai
relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in
particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle
persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si
intende per:
a) «accessibilità»: la capacità dei
sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware
e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti
pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici,
alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di
riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a
prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici
di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in
ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi
informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per
disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4
(Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di
servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto
di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni
altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della
destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei
requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura
di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e
la modifica di siti INTERNET quando non è
previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o
novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della
presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con
l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a
soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati
all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la
predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza
di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto
di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati
pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware
e software e la tecnologia assistiva adeguata
alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle
mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la
disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12
marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono
all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 5
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle
scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di
editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono
sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici
fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di
sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 6
(Verifica dell'accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta
l'accessibilità dei siti INTERNET o del
materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui
all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10
sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta
la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito
stesso.
Art. 7
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione
della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle
disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i
requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche
meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate
dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e
alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla
diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti
informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti
di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e
le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze
e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori
competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche,
operatori economici e fornitori di hardware e software,
anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire
l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici
progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle
associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle
sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere
multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle
pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè
l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi
di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli
enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle
disposizioni della presente legge.
Art. 8
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3,
comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione
organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e
nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16
gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere
fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie
assistive.
2. La formazione professionale di cui al
comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3,
comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi
di aggiornamento professionale sull'accessibilità.
Art. 9
(Responsabilità)
1. L'inosservanza delle disposizioni della
presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e
civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e
organizzativi generali per l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota
l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è
adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili
maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti
in materia di accessibilità e di produttori di hardware
e software e previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
Art. 11
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e
dei princìpi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici
e i diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET,
nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il
decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida
indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull'accessibilità dell'Unione europea, nonchè nelle normative
internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti
dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel
settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è
periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo
recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli:
Castelli